Sentenza 36/2021 (ECLI:IT:COST:2021:36)
Massima numero 43642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/02/2021; Decisione del
09/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese del ricorrente - Esclusione della cessazione della materia del contendere, senza estensione della questione di legittimità costituzionale al testo modificato.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese del ricorrente - Esclusione della cessazione della materia del contendere, senza estensione della questione di legittimità costituzionale al testo modificato.
Testo
Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019. Benché, nel corso del giudizio, l'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, come già novellato dalla disposizione impugnata, sia stato modificato dall'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, la sopravvenuta modifica normativa non è satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente, poiché si limita a novellare la formulazione letterale dell'ultimo periodo menzionato, senza rimuovere le tre ipotesi di deroga già introdotte dalla legge regionale del 2019. Né ricorrono i presupposti per trasferire lo scrutinio sulla nuova formulazione dell'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, dal momento che lo ius superveniens è stato impugnato dal Governo con un distinto ricorso. (Precedente citato: sentenza n. 286 del 2019).
Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019. Benché, nel corso del giudizio, l'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, come già novellato dalla disposizione impugnata, sia stato modificato dall'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, la sopravvenuta modifica normativa non è satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente, poiché si limita a novellare la formulazione letterale dell'ultimo periodo menzionato, senza rimuovere le tre ipotesi di deroga già introdotte dalla legge regionale del 2019. Né ricorrono i presupposti per trasferire lo scrutinio sulla nuova formulazione dell'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, dal momento che lo ius superveniens è stato impugnato dal Governo con un distinto ricorso. (Precedente citato: sentenza n. 286 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/11/2019
n. 52
art. 49
co.
legge della Regione Puglia
02/05/2017
n. 9
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte