Sentenza 343/1987 (ECLI:IT:COST:1987:343)
Massima numero 3597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
15/10/1987; Decisione del
15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 343/87. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ESECUZIONE DI MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA' - CONDANNATO AFFIDATO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA PROSECUZIONE DELLA PROVA - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO - RESIDUA PENA DA ESPIARE - DETERMINAZIONE - POTERE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CONSIDERARE LA DURATA DELLE LIMITAZIONI PATITE DAL CONDANNATO E DEL SUO COMPORTAMENTO NEL PERIODO DI AFFIDAMENTO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 343/87. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ESECUZIONE DI MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA' - CONDANNATO AFFIDATO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA PROSECUZIONE DELLA PROVA - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO - RESIDUA PENA DA ESPIARE - DETERMINAZIONE - POTERE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CONSIDERARE LA DURATA DELLE LIMITAZIONI PATITE DAL CONDANNATO E DEL SUO COMPORTAMENTO NEL PERIODO DI AFFIDAMENTO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Le prescrizioni inerenti all'affidento in prova hanno carattere sanzionatorio (cfr. sent. n. 185 e 312 del 1985) con la conseguenza che esse rientrano a pieno titolo tra quelle restrizioni della liberta' personale che l'art. 13 Cost. circonda di particolari cautele; ed il carattere sanzionatorio del nostro sistema e' ispirato - come si desume dallo stretto collegamento tra gli articoli 3 e 13 della Costituzione - ai principi di proporzionalita' ed individualizzazione della pena i quali devono essere applicati, non solo nella fase di cognizione ma anche in quella esecutiva. Ne dipende che spetta al Tribunale di sorveglianza - nel procedere alla revoca dello affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione - determinare la durata della residua pena detentiva da scontare tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di esse sia della gravita` oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca. E` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 13 e 3 Cost., l'art. 47, decimo comma, della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. - cfr. S.nn. 185/1985 e 312/1985 S.nn. 103/1982; 137/1983 e 274/1983 S.nn. 108/1987 e 115/1987
Le prescrizioni inerenti all'affidento in prova hanno carattere sanzionatorio (cfr. sent. n. 185 e 312 del 1985) con la conseguenza che esse rientrano a pieno titolo tra quelle restrizioni della liberta' personale che l'art. 13 Cost. circonda di particolari cautele; ed il carattere sanzionatorio del nostro sistema e' ispirato - come si desume dallo stretto collegamento tra gli articoli 3 e 13 della Costituzione - ai principi di proporzionalita' ed individualizzazione della pena i quali devono essere applicati, non solo nella fase di cognizione ma anche in quella esecutiva. Ne dipende che spetta al Tribunale di sorveglianza - nel procedere alla revoca dello affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione - determinare la durata della residua pena detentiva da scontare tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di esse sia della gravita` oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca. E` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 13 e 3 Cost., l'art. 47, decimo comma, della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. - cfr. S.nn. 185/1985 e 312/1985 S.nn. 103/1982; 137/1983 e 274/1983 S.nn. 108/1987 e 115/1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte