Sentenza 345/1987 (ECLI:IT:COST:1987:345)
Massima numero 3582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
15/10/1987; Decisione del
15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Titolo
SENT. 345/87 B. PROVA PENALE - PERIZIA - PARTI PRIVATE - FACOLTA' DI NOMINARE CONSULENTI TECNICI - PLURALITA' DI PARTI CON INTERESSI NON CONFLIGGENTI O COMUNI - LIMITAZIONE A NON PIU' DI DUE CONSULENTI - RIDUZIONE D'UFFICIO DEI CONSULENTI ECCEDENTI I DUE CONSENTITI.
SENT. 345/87 B. PROVA PENALE - PERIZIA - PARTI PRIVATE - FACOLTA' DI NOMINARE CONSULENTI TECNICI - PLURALITA' DI PARTI CON INTERESSI NON CONFLIGGENTI O COMUNI - LIMITAZIONE A NON PIU' DI DUE CONSULENTI - RIDUZIONE D'UFFICIO DEI CONSULENTI ECCEDENTI I DUE CONSENTITI.
Testo
La norma che impone la limitazione a due consulenti complessivamente, per ciascun gruppo di imputati con interessi comuni, non pregiudica il diritto di difesa e non comporta disparita' di trattamento tra gli imputati. La costante presenza di una libera e autonoma difesa giuridica include, infatti, la vigilanza e il controllo sull'operato dei consulenti (o negligenti o incompetenti), al fine, soprattutto, che non vengano trascurati e siano, anzi, sottolineati nella consulenza resa gli aspetti particolari e specifici della posizione del singolo difeso. Del resto, la riduzione (con eliminazione dei consulenti tecnici eccedenti i due consentiti) - operata d'ufficio - non puo' ritenersi arbitraria, quando il giudice a cio' provveda, convocate le parti per sollecitarne l'intesa o, diversamente con il ricorso al criterio della priorita' delle nomine o ad un diverso criterio.
La norma che impone la limitazione a due consulenti complessivamente, per ciascun gruppo di imputati con interessi comuni, non pregiudica il diritto di difesa e non comporta disparita' di trattamento tra gli imputati. La costante presenza di una libera e autonoma difesa giuridica include, infatti, la vigilanza e il controllo sull'operato dei consulenti (o negligenti o incompetenti), al fine, soprattutto, che non vengano trascurati e siano, anzi, sottolineati nella consulenza resa gli aspetti particolari e specifici della posizione del singolo difeso. Del resto, la riduzione (con eliminazione dei consulenti tecnici eccedenti i due consentiti) - operata d'ufficio - non puo' ritenersi arbitraria, quando il giudice a cio' provveda, convocate le parti per sollecitarne l'intesa o, diversamente con il ricorso al criterio della priorita' delle nomine o ad un diverso criterio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte