Sentenza 345/1987 (ECLI:IT:COST:1987:345)
Massima numero 3583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
15/10/1987; Decisione del
15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Titolo
SENT. 345/87 C. PROVA PENALE - PERIZIA - PARTI PRIVATE - FACOLTA' DI NOMINARE CONSULENTI TECNICI - PLURALITA' DI PARTI CON INTERESSI COMUNI - LIMITAZIONE DEL NUMERO DI CONSULENTI (A NON PIU' DI DUE) - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 345/87 C. PROVA PENALE - PERIZIA - PARTI PRIVATE - FACOLTA' DI NOMINARE CONSULENTI TECNICI - PLURALITA' DI PARTI CON INTERESSI COMUNI - LIMITAZIONE DEL NUMERO DI CONSULENTI (A NON PIU' DI DUE) - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Appare ragionevole il limite posto al numero dei consulenti tecnici, che piu' parti con interessi comuni possono nominare quando vengano in rilievo altri valori costituzionali da coordinare con il diritto della difesa: quali l'interesse alla realizzazione della giustizia, l'ordinata amministrazione della giustizia, l'interesse a che i processi siano portati a compimento entro congrui termini, l'esigenza di certezze delle situazioni giuridiche, in conformita', del resto, ad un'esigenza di giustizia non tardiva, affermata nel corrispondente diritto incluso nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 323, ultimo comma, cod. proc. pen.). cfr. sentt. n. 114/1968, 111/1970, 48/1976, 112/1972 e 136/1972.
Appare ragionevole il limite posto al numero dei consulenti tecnici, che piu' parti con interessi comuni possono nominare quando vengano in rilievo altri valori costituzionali da coordinare con il diritto della difesa: quali l'interesse alla realizzazione della giustizia, l'ordinata amministrazione della giustizia, l'interesse a che i processi siano portati a compimento entro congrui termini, l'esigenza di certezze delle situazioni giuridiche, in conformita', del resto, ad un'esigenza di giustizia non tardiva, affermata nel corrispondente diritto incluso nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 323, ultimo comma, cod. proc. pen.). cfr. sentt. n. 114/1968, 111/1970, 48/1976, 112/1972 e 136/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte