Sentenza 346/1987 (ECLI:IT:COST:1987:346)
Massima numero 3530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  15/10/1987;  Decisione del  15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3531  3532


Titolo
SENT. 346/87 A. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PRIVATE - SOGGETTI AVENTI TITOLO - INVALIDI CIVILI CON RIDOTTA CAPACITA' LAVORATIVA NON INFERIORE AL TERZO - LAVORATORI DIPENDENTI DIVENUTI INABILI NEL CORSO DEL RAPPORTO - LIMITE DI ASSUNZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il difetto di giurisdizione, in materia di avviamento al lavoro - devoluta, per giurisprudenza costante, al giudice ordinario, siccome involgente esame di diritti soggettivi - rende inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo, in quanto la pronuncia costituzionale che ne seguisse sarebbe ininfluente per le sorti dei casi concreti, ai quali non potrebbe essere applicata - (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Costituzione - degli artt. 1, 5 e 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638, che converte il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, sub art. 9, terzo comma di detto decreto, concernenti, rispettivamente: a) il campo soggettivo di applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, per invalidita' civile, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; b) l'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, degli invalidi, divenuti tali nel corso del rapporto e gia' lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale di invalidita' inferiore al sessanta per cento e pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte