Sentenza 347/1987 (ECLI:IT:COST:1987:347)
Massima numero 3560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
15/10/1987; Decisione del
15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 347/87. LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COPIA DEL RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI NELLE FORME E NEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 416 COD.PROC.CIV. - OMESSA PRESCRIZIONE - NON FONDATEZZA, NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 347/87. LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COPIA DEL RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI NELLE FORME E NEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 416 COD.PROC.CIV. - OMESSA PRESCRIZIONE - NON FONDATEZZA, NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
La omessa prescrizione dell'art. 413 di riprodurre, in un atto del processo civile, il contenuto di una norma processuale, e' priva di consistenza, in quanto la mancata conoscenza delle norme non rileva poi il principio della legale conoscenza della norma legislativa e questo non ha attinenza ne' con il principio di eguaglianza ne' con la tutela del diritto di difesa. (Non fondatezza - nei limiti di cui in motivazione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., testo novellato dalla L. n. 533 del 1973, denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'art. 414 - diversamente dall'art. 163, n. 7 - cod.proc.civ., non prescrive che nella copia del ricorso introduttivo e nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416).
La omessa prescrizione dell'art. 413 di riprodurre, in un atto del processo civile, il contenuto di una norma processuale, e' priva di consistenza, in quanto la mancata conoscenza delle norme non rileva poi il principio della legale conoscenza della norma legislativa e questo non ha attinenza ne' con il principio di eguaglianza ne' con la tutela del diritto di difesa. (Non fondatezza - nei limiti di cui in motivazione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., testo novellato dalla L. n. 533 del 1973, denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'art. 414 - diversamente dall'art. 163, n. 7 - cod.proc.civ., non prescrive che nella copia del ricorso introduttivo e nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte