Sentenza 348/1987 (ECLI:IT:COST:1987:348)
Massima numero 3624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  15/10/1987;  Decisione del  15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 348/87. TRIBUTI IN GENERE - SOGGETTO PASSIVO O INADEMPIENTE - SOPRATTASSE O PENE PECUNIARIE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE DEL RAPPRESENTANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il diritto di difesa non e' leso dalla disposizione secondo la quale "al pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza" (art. 98, penultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in quanto nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario; parimenti, non risulta violato il principio di eguaglianza, (in relazione alla normativa sulle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298-1310 cod. civ.) in quanto rientra nella competenza del legislatore disciplinare in modo differente situazioni considerate, invece, omogenee per il diritto tributario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 98. penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza). Cfr. sent. n. 178/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte