Sentenza 349/1987 (ECLI:IT:COST:1987:349)
Massima numero 3558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
15/10/1987; Decisione del
15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3559
Titolo
SENT. 349/87 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE IN PENDENZA DI PROCESSO PENALE - DIVIETO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 349/87 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE IN PENDENZA DI PROCESSO PENALE - DIVIETO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 della Costituzione non consentono di affermare che la "superiorita' "della sentenza penale in virtu' delle maggiori garanzie che il relativo processo offre sul piano probatorio, debba sempre prevalere sui giudizi pendenti davanti altri giudici ne impone il rispetto a tutti i giudici, e, nella specie, a quello tributario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento ai parametri su citati - dell'art. 12, comma primo, D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modifiche nella L. n. 516 del 1982,il quale, per un verso, non consente la sospensione del processo tributario in pendenza di giudizio penale, e, per altro verso prevede che la sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento esplichi autorita' di giudicato nel processo tributario). cfr. S.n. 247/1983
Gli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 della Costituzione non consentono di affermare che la "superiorita' "della sentenza penale in virtu' delle maggiori garanzie che il relativo processo offre sul piano probatorio, debba sempre prevalere sui giudizi pendenti davanti altri giudici ne impone il rispetto a tutti i giudici, e, nella specie, a quello tributario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento ai parametri su citati - dell'art. 12, comma primo, D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modifiche nella L. n. 516 del 1982,il quale, per un verso, non consente la sospensione del processo tributario in pendenza di giudizio penale, e, per altro verso prevede che la sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento esplichi autorita' di giudicato nel processo tributario). cfr. S.n. 247/1983
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte