Sentenza 352/1987 (ECLI:IT:COST:1987:352)
Massima numero 3611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  15/10/1987;  Decisione del  15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 352/87. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - FACOLTA' DI ASTENSIONE - OMESSA PREVISIONE PER I PROSSIMI CONGIUNTI DELLA PARTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il mancato richiamo - nell'art. 249 cod. proc. civ. - all'art. 350 cod. proc. pen., concernente il diritto dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal testimoniare, non puo' formare oggetto di pronuncia di illegittimita' costituzionale, in quanto le regole poste nei commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 350 non sono estensibili al processo civile; ma, ancorche' sussistesse egualmente il sospetto di incostituzionalita' del precitato art. 249 cod. proc. civ. la relativa problematica e' di competenza del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 249 cod. proc. civ., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti della parte tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte