Ordinanza 353/1987 (ECLI:IT:COST:1987:353)
Massima numero 3590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  15/10/1987;  Decisione del  15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 353/87. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - ACCERTAMENTO COMPIUTO DAL CONCILIATORE SECONDO EQUITA' - VINCOLO NEI CONFRONTI DI UN GIUDIZIO DA DECIDERSI SECONDO DIRITTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
La mancata trasmissione di atti di causa, posti dal giudice a quo a fondamento della questione, non consente di verificare se il sospetto di incostituzionalita` abbia una base concreta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costitituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 102, secondo comma, e 106, secondo comma, Cost. - degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n.399, cod.proc.civ. in quanto prevedono che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e decisa secondo equita` debba far stato in un giudizio da decidersi secondo diritto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 106  co. 2

Altri parametri e norme interposte