Sentenza 36/2021 (ECLI:IT:COST:2021:36)
Massima numero 43644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43637  43638  43639  43640  43641  43642  43643


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Accreditamento delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Inefficacia, a tali fini, dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio - Eccezione prevista per le strutture già autorizzate all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine e alla PET - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che sostituisce l'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, limitatamente alle seguenti parole: «, salvo che: 3.1. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.); 3.2. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.); 3.3. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l'attività di medicina nucleare in vivo (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,). Nelle soprariportate ipotesi l'autorizzazione all'esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell'ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività."». La disposizione regionale impugnata - disponendo che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, salvo che per le strutture già autorizzate all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine e alla PET - vìola i principi fondamentali in materia di tutela della salute. Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti previsto dal legislatore statale (artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992) vincola infatti le strutture socio-sanitarie private all'osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale e, in base ai richiamati principi della legge statale, i due procedimenti - di autorizzazione e di accreditamento - sono tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 106 del 2020, n. 238 del 2018, n. 161 del 2016, n. 132 del 2013, n. 292 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/11/2019  n. 52  art. 49  co. 1

legge della Regione Puglia  02/05/2017  n. 9  art. 19  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte