Ordinanza 361/1987 (ECLI:IT:COST:1987:361)
Massima numero 3612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
15/10/1987; Decisione del
15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 361/87. GIUDIZIO PENALE - ATTI PRELIMINARI (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO - CITAZIONE DEL COIMPUTATO ASSOLTO IN PRIMO GRADO - OMESSA PREVISIONE NEL CASO CHE VENGA RICHIESTA A SUO CARICO STATUIZIONE DI COLPA CONCORRENTE DA PARTE DELL'(ALTRO) COIMPUTATO APPELLANTE - 'JUS SUPERVENIENS' (SENT. N. 222/1983) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 361/87. GIUDIZIO PENALE - ATTI PRELIMINARI (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO - CITAZIONE DEL COIMPUTATO ASSOLTO IN PRIMO GRADO - OMESSA PREVISIONE NEL CASO CHE VENGA RICHIESTA A SUO CARICO STATUIZIONE DI COLPA CONCORRENTE DA PARTE DELL'(ALTRO) COIMPUTATO APPELLANTE - 'JUS SUPERVENIENS' (SENT. N. 222/1983) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Spetta al giudice a quo - cui, pertanto, vanno restituiti gli atti - verificare se, alla stregua di una decisione di accoglimento della Corte intervenuta successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la questione sollevata sia ancora rilevante. (Restituzione degli atti relativamente alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 517 c.p.p. la` dove non prevede la citazione del coimputato dello stesso reato, perche` assolto in primo grado, nel caso in cui, in danno dello stesso, venga sollecitato dal coimputato appellante statuizione di colpa, concorrente, in contrasto con la pronuncia penale assolutoria di primo grado. La illegittimita` costituzionale, dichiarata con sentenza n. 222 del 1983 dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, pone, per i procedimenti in cui un minore sia gia` stato giudicato in primo grado dal giudice ordinario, il problema dell'individuazione del giudice chiamato a decidere in sede di appello sulla responsabilita` del coimputato minorenne).
Spetta al giudice a quo - cui, pertanto, vanno restituiti gli atti - verificare se, alla stregua di una decisione di accoglimento della Corte intervenuta successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la questione sollevata sia ancora rilevante. (Restituzione degli atti relativamente alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 517 c.p.p. la` dove non prevede la citazione del coimputato dello stesso reato, perche` assolto in primo grado, nel caso in cui, in danno dello stesso, venga sollecitato dal coimputato appellante statuizione di colpa, concorrente, in contrasto con la pronuncia penale assolutoria di primo grado. La illegittimita` costituzionale, dichiarata con sentenza n. 222 del 1983 dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, pone, per i procedimenti in cui un minore sia gia` stato giudicato in primo grado dal giudice ordinario, il problema dell'individuazione del giudice chiamato a decidere in sede di appello sulla responsabilita` del coimputato minorenne).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte