Ordinanza 363/1987 (ECLI:IT:COST:1987:363)
Massima numero 3613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  15/10/1987;  Decisione del  15/10/1987
Deposito del 29/10/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 363/87. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - CAMPIONI (PRELIEVI ED ANALISI)- AZIONE PENALE - DENUNCIA - OBBLIGO DEL CAPO DI LABORATORIO DI DENUNCIARE IMMEDIATAMENTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE I PRODOTTI RISULTATI ALLE ANALISI NON CORRISPONDENTI AI REQUISITI FISSATI DALLA LEGGE - ESCLUSIONE - FACOLTA' DEL MEDICO O DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI OMETTERE OGNI DENUNCIA QUANDO L'ANALISI DI REVISIONE NON CONFERMI QUELLA DI PRIMA ISTANZA E DI RITARDARE COMUNQUE LA DENUNCIA AD ANALISI DI REVISIONE EFFETTUATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Le censure di incostituzionalita` di una norma di legge, basate sul presupposto di una mancata conoscenza della notizia di reato, perdono ogni rilevanza nel caso in cui il giudice a quo risulti gia` informato delle indagini in corso. (Manifesta inammisibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 109 e 112 Cost. - dell'art.1,comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 in quanto non fa obbligo al capo di laboratorio di denunciare immediatamente all'autorita` giudiziaria competente i prodotti risultati all'analisi non corrispondenti ai requisiti fissati dalla legge e dell'art. 1, comma quinto, della legge 30 aprile 1962, n. 283 nella parte in cui consente al medico o al veterinario provinciale di omettere ogni denuncia quando l'analisi di revisione non confermi quella di prima istanza e di ritardare comunque la denuncia ad analisi di revisione effettuata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 109

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte