Sentenza 364/1987 (ECLI:IT:COST:1987:364)
Massima numero 3616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
15/10/1987; Decisione del
15/10/1987
Deposito del 04/11/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3617
Titolo
SENT. 364/87 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - VIOLAZIONI CONSTATATE IN OCCASIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - OBLAZIONE MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO ALL'ESATTORIA DI UNA SOMMA PARI AD UN SESTO DEL MASSIMO DELLA PENA - MANCATA ESTENSIONE ALLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN UFFICIO - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATAMENTE ALLE PAROLE "SE LA VIOLAZIONE E' STATA CONSTATATA IN OCCASIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 33".
SENT. 364/87 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - VIOLAZIONI CONSTATATE IN OCCASIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - OBLAZIONE MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO ALL'ESATTORIA DI UNA SOMMA PARI AD UN SESTO DEL MASSIMO DELLA PENA - MANCATA ESTENSIONE ALLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN UFFICIO - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATAMENTE ALLE PAROLE "SE LA VIOLAZIONE E' STATA CONSTATATA IN OCCASIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE ESEGUITI AI SENSI DELL'ART. 33".
Testo
Sussiste una diversita' di trattamento priva di giustificazione nella disciplina delle imposte sui redditi, la' dove si prevede la possibilita' di oblazione per la sola ipotesi di violazioni accertate fuori dell'ufficio (ovvero in occasione di accessi, ispezioni e verifiche), e la si esclude, al contrario, per le violazioni accertate in ufficio. La disparita' non e' giustificata non solo nell'ambito della stessa disciplina delle imposte sui redditi, ma anche nel confronto con altra analoga disciplina dell'imposta sul valore aggiunto che, in adeguamento alla normativa comunitaria, ha, invece, generalizzato la possibilita' di oblazione, consentendola anche per le violazioni constatate in ufficio. Pertanto l'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole "se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33".
Sussiste una diversita' di trattamento priva di giustificazione nella disciplina delle imposte sui redditi, la' dove si prevede la possibilita' di oblazione per la sola ipotesi di violazioni accertate fuori dell'ufficio (ovvero in occasione di accessi, ispezioni e verifiche), e la si esclude, al contrario, per le violazioni accertate in ufficio. La disparita' non e' giustificata non solo nell'ambito della stessa disciplina delle imposte sui redditi, ma anche nel confronto con altra analoga disciplina dell'imposta sul valore aggiunto che, in adeguamento alla normativa comunitaria, ha, invece, generalizzato la possibilita' di oblazione, consentendola anche per le violazioni constatate in ufficio. Pertanto l'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole "se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte