Sentenza 364/1987 (ECLI:IT:COST:1987:364)
Massima numero 3617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
15/10/1987; Decisione del
15/10/1987
Deposito del 04/11/1987; Pubblicazione in G. U. 11/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3616
Titolo
SENT. 364/87 B. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOGGETTI OBBLIGATI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMISSIONE DI DICHIARAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE NON DIFFERENZIATE (IN RELAZIONE AD OMISSIONE SEMPLICE O CON EVASIONE D'IMPOSTA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 364/87 B. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOGGETTI OBBLIGATI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMISSIONE DI DICHIARAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE NON DIFFERENZIATE (IN RELAZIONE AD OMISSIONE SEMPLICE O CON EVASIONE D'IMPOSTA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Con riguardo alle imposte sui redditi, l'irrogazione di pene pecuniarie non differenziate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, cui e' tenuto il sostituto d'imposta, non contrasta con il principio di eguaglianza, ove si consideri la funzione di controllo della dichiarazione, anche in ordine alle fonti di reddito del sostituito ed alle dichiarazioni che questi, a sua volta, e' obbligato a rendere e, altresi', il notevole rilievo sostanziale delle violazioni in esame, posto che qualsiasi omissione o ritardo della prescritta dichiarazione rende impossibile, o almeno intralcia gravemente, la suddetta attivita' di controllo, cosi' ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia' dichiarata non fondata con S. n. 128/1986).
Con riguardo alle imposte sui redditi, l'irrogazione di pene pecuniarie non differenziate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, cui e' tenuto il sostituto d'imposta, non contrasta con il principio di eguaglianza, ove si consideri la funzione di controllo della dichiarazione, anche in ordine alle fonti di reddito del sostituito ed alle dichiarazioni che questi, a sua volta, e' obbligato a rendere e, altresi', il notevole rilievo sostanziale delle violazioni in esame, posto che qualsiasi omissione o ritardo della prescritta dichiarazione rende impossibile, o almeno intralcia gravemente, la suddetta attivita' di controllo, cosi' ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia' dichiarata non fondata con S. n. 128/1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte