Ordinanza 367/1987 (ECLI:IT:COST:1987:367)
Massima numero 3565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  15/10/1987;  Decisione del  15/10/1987
Deposito del 04/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3566


Titolo
ORD. 367/87 A. REGISTRO (IMPOSTA DI) - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - TERMINE BIENNALE PER L'ACCERTAMENTO DEL MAGGIOR VALORE DEGLI IMMOBILI TRASFERITI - DECORRENZA PER ATTI REGISTRATI DAL 1 GENNAIO 1975 AL 23 DICEMBRE 1977 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nessuna norma costituzionale preclude al legislatore ordinario di protrarre termini di prescrizione o di decadenza; ne` le disposizioni di leggi tributarie che cio` prevedano possono considerarsi retroattive (di per se`, peraltro, non incostituzionali), ovvero lesive del principio di eguaglianza, in quanto il diverso trattamento applicato alla stessa categoria di atti ma in momenti diversi nel tempo non crea ingiustificate discriminazioni, costituendo lo stesso fluire del tempo un elemento differenziatore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost.- dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, il quale fissava dal 23 dicembre 1977 la decorrenza del termine biennale per l'accertamento del maggior valore degli immobili trasferiti, relativamente ad atti registrati dal 1^ gennaio 1975 alla data suindicata). - v. S.nn. 143/1982; 45/1964 S.nn. 159/1987; 238/1984; 138/1979 e 65/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte