Sentenza 37/2021 (ECLI:IT:COST:2021:37)
Massima numero 43648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43647  43649  43651  43652  43654  43655  43656  43657  43658


Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Ritenuta esorbitanza della materia disciplinata dalle competenze statutarie - Corretta individuazione dei parametri evocati - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per una inadeguata individuazione dei parametri costituzionali evocati. Nel caso di specie, il ricorso è esplicito nell'affermare che la materia intersecata dalla legge regionale impugnata non è compresa tra le attribuzioni statutarie della Regione resistente, ciò che lo rende per tale profilo ammissibile.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nei confronti delle autonomie speciali lo Stato ben può dedurre la violazione delle competenze di cui all'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle disposizioni statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà essere tanto più esaustiva quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 98 del 2017, n. 151 del 2015 e n. 16 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte