Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Ritenuta esorbitanza della materia disciplinata dalle competenze statutarie - Corretta individuazione dei parametri evocati - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per una inadeguata individuazione dei parametri costituzionali evocati. Nel caso di specie, il ricorso è esplicito nell'affermare che la materia intersecata dalla legge regionale impugnata non è compresa tra le attribuzioni statutarie della Regione resistente, ciò che lo rende per tale profilo ammissibile.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nei confronti delle autonomie speciali lo Stato ben può dedurre la violazione delle competenze di cui all'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle disposizioni statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà essere tanto più esaustiva quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 98 del 2017, n. 151 del 2015 e n. 16 del 2012).