Ordinanza 371/1987 (ECLI:IT:COST:1987:371)
Massima numero 3620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  15/10/1987;  Decisione del  15/10/1987
Deposito del 04/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3619


Titolo
ORD. 371/87 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - OBBLIGO AL PAGAMENTO, ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, DI UN TERZO DELL'AMMONTARE ACCERTATO DALL'UFFICIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - disponendo che, in caso di pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l'accertamento I.V.A., il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito, per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso - non pone alcuna condizione di procedibilita` all'azione giudiziaria (e dunque non costituisce applicazione del principio del solve et repete), ma e` espressione del principio della normale esecutorieta` dei provvedimenti amministrativi. (Manifesta infondatezza - gia` dichiarata con ord. n. 176/1985 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 60 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte