Ordinanza 372/1987 (ECLI:IT:COST:1987:372)
Massima numero 3621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  15/10/1987;  Decisione del  15/10/1987
Deposito del 04/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 372/87. I.R.PE.G. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) - MAGGIORAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 1982 - PERSONE GIURIDICHE CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON IL PERIODO D'IMPOSTA - DEDUZIONE DALL'IMPOSTA DEL VERSAMENTO PROVVISORIO DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA ANTERIORMENTE ISTITUITA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il legislatore, nella sua discrezionalita` politico-tributaria, legittimamente puo` disciplinare con differente regolamentazione periodi di imposta diversi e, quindi, prevedere, con riferimento ad un determinato periodo una misura di favore che, disposta nei confronti di societa` piu` onerate, non incide ai fini della determinazione della capacita` contributiva. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 6 D.L. 30 settembre 1982, n. 688, in relazione all'art. 4, comma primo, D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, nella parte in cui il diritto alla deduzione del versamento provvisorio dell'addizionale straordinaria dall'imposta dovuta sul reddito delle persone giuridiche, e` riconosciuto ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 1982 e non ad altri soggetti con periodo d'imposta diverso).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte