Sentenza 37/2021 (ECLI:IT:COST:2021:37)
Massima numero 43649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43647  43648  43651  43652  43654  43655  43656  43657  43658


Titolo
Ricorso in via principale - Necessità di esperire un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata - Esclusione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché il ricorso non si confronterebbe con un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impugnata. Non solo l'interpretazione conforme suggerita dalla resistente non è compatibile con il testo delle norme impugnate; ma, prima ancora, è evidente che la legge regionale impugnata impedisce l'immediata e diretta applicabilità delle misure statali sul territorio valdostano. È perciò chiaro che i vizi di illegittimità costituzionale denunciati dal ricorrente sono imputabili alle previsioni legislative impugnate.

Il ricorrente, a differenza del rimettente nell'incidente di costituzionalità, non ha l'onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, potendo trovare ingresso, nel giudizio in via principale, anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (Precedente citato: sentenza n. 177 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte