Ricorso in via principale - Necessità di esperire un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata - Esclusione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché il ricorso non si confronterebbe con un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impugnata. Non solo l'interpretazione conforme suggerita dalla resistente non è compatibile con il testo delle norme impugnate; ma, prima ancora, è evidente che la legge regionale impugnata impedisce l'immediata e diretta applicabilità delle misure statali sul territorio valdostano. È perciò chiaro che i vizi di illegittimità costituzionale denunciati dal ricorrente sono imputabili alle previsioni legislative impugnate.
Il ricorrente, a differenza del rimettente nell'incidente di costituzionalità, non ha l'onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, potendo trovare ingresso, nel giudizio in via principale, anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (Precedente citato: sentenza n. 177 del 2020).