Sentenza 381/1987 (ECLI:IT:COST:1987:381)
Massima numero 3576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
29/10/1987; Decisione del
29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 381/87. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONDANNA PER REATO COMMESSO IN EPOCA ANTERIORE AL QUINQUENNIO PRECEDENTE LA COMMISSIONE DEL REATO PER CUI INTERVENNE LA PRIMA CONDANNA - REVOCA DEL BENEFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NON DIPENDENTE DALLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 381/87. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONDANNA PER REATO COMMESSO IN EPOCA ANTERIORE AL QUINQUENNIO PRECEDENTE LA COMMISSIONE DEL REATO PER CUI INTERVENNE LA PRIMA CONDANNA - REVOCA DEL BENEFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NON DIPENDENTE DALLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il disposto dell'art. 168, n.2 - che prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il beneficiario riporti nuova condanna per un reato commesso anteriormente - non determina un irrazionale diverso trattamento rispetto all'ipotesi in cui le due condanne si susseguano secondo l'ordine cronologico dei reati, posto che in tal caso la condanna per il primo reato sarebbe ostativa (art. 164, comma secondo, n.1, cod.pen.) alla sospensione condizionale della pena inflitta per il reato posterior in tempore. Disparita' di trattamento discende, invece, dal disposto dell'art. 164, comma secondo, n.1, cit. (non impugnato dal giudice a quo), nella parte in cui, ove sia gia' intervenuta condanna a pena detentiva per un delitto commesso posteriormente ad altro, vieta di concedere la sospensione condizionale della pena relativa al delitto commesso anteriormente e per il quale sopravvenga condanna, pur se fra l'uno e l'altro reato sia trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 163, comma primo, cod.pen.; divieto che, nella sua indiscriminatezza, non consente al giudice, che pronuncia la nuova condanna, di correlare (a posteriori) gli effetti delle condanne all'ordine temporale dei reati.(Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, n.2 cod.pen., sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto la norma censurata non esclude la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario riporti condanna per reato commesso in epoca antecedente al quinquennio che precede la commissione del reato per cui intervenne la prima condanna).
Il disposto dell'art. 168, n.2 - che prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il beneficiario riporti nuova condanna per un reato commesso anteriormente - non determina un irrazionale diverso trattamento rispetto all'ipotesi in cui le due condanne si susseguano secondo l'ordine cronologico dei reati, posto che in tal caso la condanna per il primo reato sarebbe ostativa (art. 164, comma secondo, n.1, cod.pen.) alla sospensione condizionale della pena inflitta per il reato posterior in tempore. Disparita' di trattamento discende, invece, dal disposto dell'art. 164, comma secondo, n.1, cit. (non impugnato dal giudice a quo), nella parte in cui, ove sia gia' intervenuta condanna a pena detentiva per un delitto commesso posteriormente ad altro, vieta di concedere la sospensione condizionale della pena relativa al delitto commesso anteriormente e per il quale sopravvenga condanna, pur se fra l'uno e l'altro reato sia trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 163, comma primo, cod.pen.; divieto che, nella sua indiscriminatezza, non consente al giudice, che pronuncia la nuova condanna, di correlare (a posteriori) gli effetti delle condanne all'ordine temporale dei reati.(Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, n.2 cod.pen., sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto la norma censurata non esclude la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario riporti condanna per reato commesso in epoca antecedente al quinquennio che precede la commissione del reato per cui intervenne la prima condanna).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte