Sentenza 382/1987 (ECLI:IT:COST:1987:382)
Massima numero 3579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  29/10/1987;  Decisione del  29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3580


Titolo
SENT. 382/87 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE DI ARMA CLANDESTINA E DETENZIONE ABUSIVA DI ARMA IMMATRICOLATA - TRATTAMENTO PUNITIVO - CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA' PER LA SECONDA IPOTESI (PIU' GRAVE) E NON PER LA PRIMA (MENO GRAVE) - IDENTITA' DI MINIMO EDITTALE PER LE DUE IPOTESI - ININFLUENZA DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE E DEL COMUNE MINIMO EDITTALE NELLA COMPARAZIONE DELLE PENE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La pena comminata, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, per il reato di detenzione di arma clandestina non e' superiore a quella prevista per la piu' grave fattispecie di detenzione abusiva di arma immatricolata, in quanto non rileva al raffronto fra le due pene la possibilita', prevista per l'ipotesi piu' grave, di concedere l'attenuante del fatto di lieve entita' (di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895); d'altronde tale circostanza - secondo giurisprudenza consolidata - e' estensibile, per via interpretativa, anche all'ipotesi piu' lieve. Per giudicare della violazione dell'art. 3 Cost., non puo' farsi riferimento all'identita' del minimo della pena fra le due ipotesi in comparazione, se l'una pena, considerata nella sua intera espansione, si estende fino a livelli notevolmente superiori a quelli dell'altra. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 23, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110). - Cfr. S. n. 199/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte