Ordinanza 384/1987 (ECLI:IT:COST:1987:384)
Massima numero 3571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
29/10/1987; Decisione del
29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3570
Titolo
ORD. 384/87 B. MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA E FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - APPLICABILITA' A CHI, PUR ESERCITANDO LA PROSTITUZIONE, NON ABBIA RIPORTATO CONDANNE PER REATI CONCERNENTI LA MORALE PUBBLICA E IL BUON COSTUME - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 384/87 B. MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA E FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - APPLICABILITA' A CHI, PUR ESERCITANDO LA PROSTITUZIONE, NON ABBIA RIPORTATO CONDANNE PER REATI CONCERNENTI LA MORALE PUBBLICA E IL BUON COSTUME - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella applicazione delle misure di prevenzione e` solo la concreta e specifica pericolosita` desunta da un particolare comportamento - in base ad un accertamento caso per caso - che equipara le posizioni di chi nessun reato ha commesso e di chi, al contrario, ha rivelato la sua pericolosita` mediante la perpetrazione di specifici sintomatici delitti; di modo che la discrezionalita` dell'autorita` di pubblica sicurezza, che applica le predette misure, lungi dall'essere arbitraria e` vincolata dalla natura dell'accertamento in relazione ai fini che il provvedimento deve conseguire, e rimane, comunque, soggetta al controllo del magistrato, che, giudicando sull'inosservanza del provvedimento, puo` valutarne la razionalita` e l'imparzialita` caso per caso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui consentono l'applicazione delle misure della diffida e del rimpatrio con foglio di via nei confronti di chi, pur esercitando la prostituzione, non abbia mai riportato condanne per reati concernenti la morale pubblica o il buon costume). - Cfr. S. nn. 126/1962; 23/1964 e 68/1964; 32/1969; 177/1980.
Nella applicazione delle misure di prevenzione e` solo la concreta e specifica pericolosita` desunta da un particolare comportamento - in base ad un accertamento caso per caso - che equipara le posizioni di chi nessun reato ha commesso e di chi, al contrario, ha rivelato la sua pericolosita` mediante la perpetrazione di specifici sintomatici delitti; di modo che la discrezionalita` dell'autorita` di pubblica sicurezza, che applica le predette misure, lungi dall'essere arbitraria e` vincolata dalla natura dell'accertamento in relazione ai fini che il provvedimento deve conseguire, e rimane, comunque, soggetta al controllo del magistrato, che, giudicando sull'inosservanza del provvedimento, puo` valutarne la razionalita` e l'imparzialita` caso per caso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui consentono l'applicazione delle misure della diffida e del rimpatrio con foglio di via nei confronti di chi, pur esercitando la prostituzione, non abbia mai riportato condanne per reati concernenti la morale pubblica o il buon costume). - Cfr. S. nn. 126/1962; 23/1964 e 68/1964; 32/1969; 177/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte