Sentenza 37/2021 (ECLI:IT:COST:2021:37)
Massima numero 43651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43647  43648  43649  43652  43654  43655  43656  43657  43658


Titolo
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19 - Gestione dell'emergenza epidemiologica - Elenco delle attività consentite - Sanzioni per l'inosservanza - Potere del Presidente della Giunta, mediante ordinanza, di sospendere le attività e di coordinare gli interventi, anche con riferimento ai protocolli di sicurezza, nonché di rideterminare le attribuzioni emergenziali dei sindaci - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della profilassi internazionale - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., gli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, i quali prevedono che la legge regionale impugnata disciplini la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale, e che con ordinanza del Presidente della Regione siano individuate un complesso di attività personali, sociali ed economiche comunque consentite, o che questo possa sospenderle, anche in deroga alle disposizioni emergenziali statali. La materia oggetto dell'intervento legislativo regionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale, che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla. Ogni decisione in tale materia, infatti, per quanto di efficacia circoscritta all'ambito di competenza locale, ha un effetto a cascata sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità di contenerla. In particolare i piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso. Le disposizioni impugnate dal Governo, al contrario, surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal COVID-19, imponendone una autonoma e alternativa, che fa capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta, con evidente invasione della sfera di competenza dello Stato, che non dipende dalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole misure in concreto applicabili sulla base dei d.P.C.m. adottati a tale scopo - comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo - e quelle imposte in forza della normativa regionale. Ciò che rileva, prima ancora e in via assorbente, è invece la sovrapposizione della catena di regolazione della Regione a quella prescelta dalla competente normativa dello Stato. Ciò che la legge statale permette, pertanto, non è una politica regionale autonoma sulla pandemia, quand'anche di carattere più stringente rispetto a quella statale, ma la sola disciplina (restrittiva o ampliativa che sia), che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un d.P.C.m., e prima che sia assunto quello successivo, ciò che può accadere per mezzo di atti amministrativi, in ragione della loro flessibilità, e non grazie all'attività legislativa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2020, n. 246 del 2019, n. 179 del 2019, n. 215 del 2019, n. 129 del 2019, n. 7 del 2016, n. 22 del 2014, n. 278 del 2010, n. 284 del 2006, n. 236 del 2004, n. 43 del 2004, n. 142 e n. 28 del 2019, n. 66 del 2018, n. 20 del 2012 e n. 327 del 2003; ordinanza n. 4 del 2021).

La notifica compiuta a mezzo posta elettronica certificata è valida per instaurare il giudizio. (Precedente citato: ordinanza n. 242 del 2020).

A fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).

La profilassi internazionale concerne norme che garantiscano uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale. (Precedenti citati: sentenza n. 5 del 2018, n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005 e n. 12 del 2004).

Il sistema costituzionale implicitamente esclude che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna. Pertanto, né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge. (Precedente citato: sentenza n. 198 del 2004).

Nel processo di individuazione delle materie di competenza tra Stato e Regioni, sono irrilevanti gli effetti indiretti e marginali. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018 e n. 125 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 1  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 4  co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 4  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte