Ordinanza 388/1987 (ECLI:IT:COST:1987:388)
Massima numero 3639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
29/10/1987; Decisione del
29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3640
Titolo
ORD. 388/87 A. PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - GRAZIA - CONDIZIONATA - CONDIZIONE CONSISTENTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CASSA DELLE AMMENDE - INADEMPIMENTO - REVOCA DELLA GRAZIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 388/87 A. PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - GRAZIA - CONDIZIONATA - CONDIZIONE CONSISTENTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CASSA DELLE AMMENDE - INADEMPIMENTO - REVOCA DELLA GRAZIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto di decreto condizionato di grazia non ha carattere di sanzione penale ne` amministrativa, ma costituisce solo un onere patrimoniale - imposto quale contributo a favore di ente che sovvenziona opere di solidarieta` - tendente, fuor d'ogni irragionevolezza, a favorire la risocializzazione del condannato (art. 27 Cost.) evitando di fare della grazia un atto di pura e gratuita clemenza; ne` l'ordinamento esclude la preventiva verifica delle possibilita` di adempimento dell'onere da parte del condannato (cfr. art. 595 cod.proc.pen.), fermo restando che l'eventuale sopravvenuto mutamento delle sue condizioni economiche ben puo` essere sottoposto al Capo dello Stato per ottenere un nuovo decreto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 596 cod.proc.pen., denunciato in quanto farebbe dipendere dall'indisponibilita` economico-finanziaria del condannato la revoca della grazia per inadempimento della condizione consistente nel pagamento di somma alla Cassa delle ammende).
La somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto di decreto condizionato di grazia non ha carattere di sanzione penale ne` amministrativa, ma costituisce solo un onere patrimoniale - imposto quale contributo a favore di ente che sovvenziona opere di solidarieta` - tendente, fuor d'ogni irragionevolezza, a favorire la risocializzazione del condannato (art. 27 Cost.) evitando di fare della grazia un atto di pura e gratuita clemenza; ne` l'ordinamento esclude la preventiva verifica delle possibilita` di adempimento dell'onere da parte del condannato (cfr. art. 595 cod.proc.pen.), fermo restando che l'eventuale sopravvenuto mutamento delle sue condizioni economiche ben puo` essere sottoposto al Capo dello Stato per ottenere un nuovo decreto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 596 cod.proc.pen., denunciato in quanto farebbe dipendere dall'indisponibilita` economico-finanziaria del condannato la revoca della grazia per inadempimento della condizione consistente nel pagamento di somma alla Cassa delle ammende).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte