Ordinanza 388/1987 (ECLI:IT:COST:1987:388)
Massima numero 3639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  29/10/1987;  Decisione del  29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3640


Titolo
ORD. 388/87 A. PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - GRAZIA - CONDIZIONATA - CONDIZIONE CONSISTENTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CASSA DELLE AMMENDE - INADEMPIMENTO - REVOCA DELLA GRAZIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto di decreto condizionato di grazia non ha carattere di sanzione penale ne` amministrativa, ma costituisce solo un onere patrimoniale - imposto quale contributo a favore di ente che sovvenziona opere di solidarieta` - tendente, fuor d'ogni irragionevolezza, a favorire la risocializzazione del condannato (art. 27 Cost.) evitando di fare della grazia un atto di pura e gratuita clemenza; ne` l'ordinamento esclude la preventiva verifica delle possibilita` di adempimento dell'onere da parte del condannato (cfr. art. 595 cod.proc.pen.), fermo restando che l'eventuale sopravvenuto mutamento delle sue condizioni economiche ben puo` essere sottoposto al Capo dello Stato per ottenere un nuovo decreto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 596 cod.proc.pen., denunciato in quanto farebbe dipendere dall'indisponibilita` economico-finanziaria del condannato la revoca della grazia per inadempimento della condizione consistente nel pagamento di somma alla Cassa delle ammende).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte