Ordinanza 388/1987 (ECLI:IT:COST:1987:388)
Massima numero 3640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
29/10/1987; Decisione del
29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3639
Titolo
ORD. 388/87 B. PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - GRAZIA - CONDIZIONATA - CONDIZIONE CONSISTENTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CASSA DELLE AMMENDE - INADEMPIMENTO - REVOCA DELLA GRAZIA, PUR SE A SEGUITO DI ESSA IL CONDANNATO DEBBA SOTTOSTARE A PENA DETENTIVA IN EFFETTO DI CONVERSIONE DI PENA PECUNIARIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 388/87 B. PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - GRAZIA - CONDIZIONATA - CONDIZIONE CONSISTENTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CASSA DELLE AMMENDE - INADEMPIMENTO - REVOCA DELLA GRAZIA, PUR SE A SEGUITO DI ESSA IL CONDANNATO DEBBA SOTTOSTARE A PENA DETENTIVA IN EFFETTO DI CONVERSIONE DI PENA PECUNIARIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La situazione del condannato che, a seguito di revoca della grazia condizionata, dovrebbe sottostare ad una pena detentiva in effetto di conversione di pena pecuniaria disposta prima della sent. n. 131/1979 della Corte costituzionale, nonche` della L. 689/1981, non puo` mettere in discussione la legittimita` costituzionale della revoca della grazia per inadempimento della condizione, tanto meno sotto il profilo della violazione della "riserva di legge" (art. 25 Cost.), valendo la revoca non a "comminare" la pena ma solo a ripristinarne l'esecuzione; l'anzidetta situazione ben puo`, invece, essere prospettata, mediante incidente, in sede di esecuzione (sede propria dei provvedimenti di conversione) affinche` il giudice competente tenga conto del novum normativo (inconvertibilita` della pena pecuniaria in pena detentiva) nel momento in cui la pena dev'essere eseguita.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. e relativa all'art. 596 cod.proc.pen., nella parte in cui non esclude che a seguito della revoca della grazia per inadempimento della condizione possa applicarsi una pena detentiva per effetto di conversione di pena pecuniaria).
La situazione del condannato che, a seguito di revoca della grazia condizionata, dovrebbe sottostare ad una pena detentiva in effetto di conversione di pena pecuniaria disposta prima della sent. n. 131/1979 della Corte costituzionale, nonche` della L. 689/1981, non puo` mettere in discussione la legittimita` costituzionale della revoca della grazia per inadempimento della condizione, tanto meno sotto il profilo della violazione della "riserva di legge" (art. 25 Cost.), valendo la revoca non a "comminare" la pena ma solo a ripristinarne l'esecuzione; l'anzidetta situazione ben puo`, invece, essere prospettata, mediante incidente, in sede di esecuzione (sede propria dei provvedimenti di conversione) affinche` il giudice competente tenga conto del novum normativo (inconvertibilita` della pena pecuniaria in pena detentiva) nel momento in cui la pena dev'essere eseguita.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. e relativa all'art. 596 cod.proc.pen., nella parte in cui non esclude che a seguito della revoca della grazia per inadempimento della condizione possa applicarsi una pena detentiva per effetto di conversione di pena pecuniaria).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte