Ordinanza 389/1987 (ECLI:IT:COST:1987:389)
Massima numero 3635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
29/10/1987; Decisione del
29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 389/87. CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - IN CASO DI INVESTIMENTO DA CUI DERIVI LA MORTE O LESIONI PERSONALI GRAVI - SOPRAVVENUTA ARCHIVIAZIONE O SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE - EFFICACIA EX NUNC - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 389/87. CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - IN CASO DI INVESTIMENTO DA CUI DERIVI LA MORTE O LESIONI PERSONALI GRAVI - SOPRAVVENUTA ARCHIVIAZIONE O SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE - EFFICACIA EX NUNC - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravi non costituisce anticipazione della pena, ma e` diretto a tutelare l'incolumita` e l'ordine pubblico ed ha quindi natura amministrativa; pertanto, mentre del tutto inconferente e` il richiamo all'art. 27 Cost., e` palesemente ragionevole il fatto che l'eventuale successivo provvedimento di proscioglimento penale non incida (ex tunc) sull'efficacia di quella tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27 , comma secondo, Cost. - dell'art. 91, commi sesto e ottavo. d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e succ. modif., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria). cfr. S. n. 6/1982.
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravi non costituisce anticipazione della pena, ma e` diretto a tutelare l'incolumita` e l'ordine pubblico ed ha quindi natura amministrativa; pertanto, mentre del tutto inconferente e` il richiamo all'art. 27 Cost., e` palesemente ragionevole il fatto che l'eventuale successivo provvedimento di proscioglimento penale non incida (ex tunc) sull'efficacia di quella tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27 , comma secondo, Cost. - dell'art. 91, commi sesto e ottavo. d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e succ. modif., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia revocato con efficacia ex tunc nell'ipotesi di archiviazione o di sentenza assolutoria). cfr. S. n. 6/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte