Ordinanza 390/1987 (ECLI:IT:COST:1987:390)
Massima numero 3596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
29/10/1987; Decisione del
29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 390/87. AMNISTIA E INDULTO - PROVVEDIMENTI DI AMNISTIA DEL 1981 (L. 18 DICEMBRE 1981 N. 743; D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744) - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - REATI EDILIZI DI MINIMA ENTITA' -IRRILEVANZA EX ACTIS - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 390/87. AMNISTIA E INDULTO - PROVVEDIMENTI DI AMNISTIA DEL 1981 (L. 18 DICEMBRE 1981 N. 743; D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744) - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - REATI EDILIZI DI MINIMA ENTITA' -IRRILEVANZA EX ACTIS - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
pa questione di legittimita` costituzionale in tema di amnistia e` irrilevante ex actis ove dalla stessa ordinanza di rimessione risulti che il beneficio e` comunque inapplicabile ai fatti del giudizio a quo e che l'eventuale pronuncia di accoglimento condurrebbe a ridurne ulteriormente le ipotesi di applicabilita`. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, L. 18 dicembre 1981 n. 743, e dell'intero d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, denunciati - in riferimento agli artt. 76 e 79 Cost. - il primo per non aver indicato i criteri ed i principi direttivi della delega, il secondo per aver modificato il contenuto della legge in assenza dei criteri e principi determinativi dell'amnistia; nonche` dell'art. 2, lett.c. n. 1, d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui esclude l'amnistia per i soli reati edilizi di minima entita`, realizzati in assenza di concessione e con violazione di interessi pubblici tutelati da vincoli previsti in "strumenti normativi urbanistici",e consente, invece, l' applicazione della amnistia ai medesimi reati che abbiano leso interessi pubblici tutelati da vincoli previsti in "strumenti normativi").
pa questione di legittimita` costituzionale in tema di amnistia e` irrilevante ex actis ove dalla stessa ordinanza di rimessione risulti che il beneficio e` comunque inapplicabile ai fatti del giudizio a quo e che l'eventuale pronuncia di accoglimento condurrebbe a ridurne ulteriormente le ipotesi di applicabilita`. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, L. 18 dicembre 1981 n. 743, e dell'intero d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, denunciati - in riferimento agli artt. 76 e 79 Cost. - il primo per non aver indicato i criteri ed i principi direttivi della delega, il secondo per aver modificato il contenuto della legge in assenza dei criteri e principi determinativi dell'amnistia; nonche` dell'art. 2, lett.c. n. 1, d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui esclude l'amnistia per i soli reati edilizi di minima entita`, realizzati in assenza di concessione e con violazione di interessi pubblici tutelati da vincoli previsti in "strumenti normativi urbanistici",e consente, invece, l' applicazione della amnistia ai medesimi reati che abbiano leso interessi pubblici tutelati da vincoli previsti in "strumenti normativi").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte