Sentenza 37/2021 (ECLI:IT:COST:2021:37)
Massima numero 43652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43647  43648  43649  43651  43654  43655  43656  43657  43658


Titolo
Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale proposta nel giudizio principale - Materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato - Conseguente difetto di rilevanza - Rigetto della richiesta.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Vale d'Aosta n. 11 del 2020 non è accolta la sollecitazione della difesa regionale ad auto-rimettere la questione di legittimità costituzionale dei d.l. n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, sia nella parte in cui tali disposizioni comprimerebbero l'autonomia regionale (in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.), sia nella parte in cui darebbero vita a "fonti dell'emergenza", ovvero i d.P.C.m., che non sarebbero contemplate dalla Costituzione, in lesione degli artt. 70, 76 e 77 Cost. Entrambe le questioni così prospettate sono prive di rilevanza, una volta che si sia accertato che si verte in materia affidata alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia di profilassi internazionale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte