Ordinanza 396/1987 (ECLI:IT:COST:1987:396)
Massima numero 3632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  29/10/1987;  Decisione del  29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 396/87. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PROFUGHI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Attesa la volonta` chiaramente manifestata dal legislatore di far coincidere con l'entrata in vigore della prevista legge organica - tuttavia non ancora adottata - la cessazione delle provvidenze disposte in favore dei profughi e, in particolare, della condizione di privilegio nella assunzione obbligatoria, spetta, comunque, al legislatore , nell'uso dei suoi poteri discrezionali, fissare detto termine (con l'emanazione di quella normativa); non certo alla Corte, cui puo` competere soltanto di segnalarne l'urgenza, salvo - nell'ulteriore ingiustificato protrarsi nel tempo della situazione gia` diverse volte differita - l'eventuale riesame della questione, alla luce di una, non auspicabile, carenza normativa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 4 marzo 1952, n. 137; 1 L. 2 aprile 1968, n, 482; 4, comma secondo, D.l. 28 agosto 1970, n. 622 (conv. in l. 19 ottobre 1970, n. 744); 1 L. 12 dicembre 1973, n. 922; 1 L. 18 luglio 1975, n. 356; 1 L. 19 maggio 1976, n. 326).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte