Ordinanza 397/1987 (ECLI:IT:COST:1987:397)
Massima numero 3633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  29/10/1987;  Decisione del  29/10/1987
Deposito del 12/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 397/87. REATI MILITARI - PUNIBILI CON LA RECLUSIONE MILITARE NON SUPERIORE A SEI MESI - AZIONE PENALE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DEL COMANDANTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma che esige la richiesta del comandante per la procedibilita`, in ordine ai reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, non vulnera il principio di eguaglianza, stante la evidente diversa situazione del militare rispetto a quella del civile (anche quando siano coinvolti diritti della persona) e la scarsa rilevanza delle ipotesi alle quali e` limitata la richiesta stessa; ne` questa, sostituendosi alla querela dell'offeso - in ipotesi di lesioni lievissime - compromette lo spirito democratico della Repubblica (artt. 2 e 52, comma terzo, Cost.), essendo finalizzata all'apprezzamento dell'interesse pubblico militare rispetto alla tenuita` dell'interesse della persona offesa, sempre tutelabile in sede civile. Trattandosi di una mera condizione di procedibilita`, e` conforme al principio (art. 28 Cost.) che demanda alla legge (penale) le condizioni per l'accertamento della responsabilita` penale del dipendente statale la non perseguibilita` per ragioni processuali dell'illecito penale che pur rimane tale sostanzialmente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, comma terzo, Cost. - dell'art. 260 cod.pen.mil.pace).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte