Sentenza 399/1987 (ECLI:IT:COST:1987:399)
Massima numero 3595
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 27/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3593  3594


Titolo
SENT. 399/87 C. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI TRA STATO E REGIONI - PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI (P.I.M.) - PROCEDURA DI DEFINIZIONE (STABILITA CON D.P.C.M. 1 FEBBRAIO 1986) - ELABORAZIONE DA PARTE DI ORGANI REGIONALI E INTERVENTO DI AUTORITA' STATALI (C.I.P.E. E "NUCLEO DI VALUTAZIONE") - RICORSI DELLE REGIONI LIGURIA, EMILIA ROMAGNA - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA A MODIFICARE, ATTRAVERSO I SUOI ORGANI, I PROGRAMMI FORMULATI DALLE REGIONI, PER IL LORO INVIO ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE - RIGETTO DEI RICORSI REGIONALI.

Testo
Il regolamento comunitario (Reg. del Consiglio delle Comunita` europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985), nel dettare la disciplina dei Programmi integrati mediterranei (P.I.M.), ha concepito detti Programmi non quali atti di esclusiva competenza locale (regionale) e privi di collegamento con tutti gli interventi, regionali, comunitari e nazionali, ma secondo quel che inequivocabilmente emerge dalla stessa denominazione adottata (programmi integrati), come strumenti di integrazione dei detti interventi, al fine di eliminare gli eventuali ritardi ancora esistenti nello sviluppo socio-economico delle zone meridionali della Comunita`. Di conseguenza, svolgendo lo Stato un ruolo essenziale in materia, e per il fatto di avere una piena cognizione delle condizioni dell'economia nazionale, nella cui prospettiva, integralmente valutata, i programmi debbono inserirsi, e per il maggior onere finanziario che su di esso grava, sarebbe palesemente irrazionale una esclusione dei suoi organi dalla definizione dei programmi suindicati. Legittimamente, pertanto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto (1 febbraio 1986) e nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ha stabilito che i P.I.M. vengano elaborati dalle autorita` regionali e poi trasmessi all'autorita` statale (C.I.P.E.); e quanto alla sottoposizione dei piani al Nucleo di valutazione (di cui all'art. 4 L. 26 aprile 1982 n. 181), essa non configura invasione della competenza regionale, ma,tutt' al piu`, vizio dell'atto amministrativo, da far valere nelle sedi giudiziarie competenti. (Spettanza allo Stato della competenza a modificare, in relazione alle complessive esigenze dell'economia nazionale, i Programmi integrati mediterranei formulati dalle Regioni, da inviare alla Commissione delle Comunita` europee per la definitiva formazione dei Programmi medesimi; conseguente rigetto dei ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna avverso la delibera C.I.P.E. 17 dicembre 1986).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

regolamento cee  23/07/1985  n. 2088  art. 0