Sentenza 400/1987 (ECLI:IT:COST:1987:400)
Massima numero 3659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 25/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3658  3660


Titolo
SENT. 400/87 B. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICHEZZA MOBILE (IMPOSTA R.M.) ED IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - APPLICAZIONE ALLE INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La percezione dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. costituisce un indice rivelatore di ricchezza (art. 53 Cost.), idoneo a giustificare un'imposizione fiscale, purche' congrua e razionale; l'asserita natura previdenziale dell'indennita' stessa non ne esclude la tassabilita', se non nei limiti massimi indispensabili a garantire l'assolvimento delle sue finalita' previdenziali (art. 38 Cost.), secondo valutazioni riservate al legislatore nell'ambito della razionalita'; ne' e' censurabile - in riferimento all'art. 3 Cost. - la diversita' del relativo regime impositivo rispetto a quello previsto per i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie non comparabili. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma primo - nonche', secondo quanto risulta dalla motivazione, degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma - del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, relativamente all'assoggettabilita' delle indennita' di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. alle imposte di ricchezza mobile e complementare previgenti alla riforma tributaria). - Cfr. S. n. 178/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte