Sentenza 400/1987 (ECLI:IT:COST:1987:400)
Massima numero 3660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 25/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3658  3659


Titolo
SENT. 400/87 C. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA R.M.) ED IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLEMENTARE (COMPLEMENTARE) - APPLICAZIONE ALLE INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - DETRAZIONE DI UNA SOMMA PARI ALLA PERCENTUALE CORRISPONDENTE AL RAPPORTO TRA IL CONTRIBUTO DEL 2,50% A CARICO DEL DIPENDENTE E L'ALIQUOTA COMPLESSIVA DEL CONTRIBUTO VERSATO AL FONDO DI PREVIDENZA E.N.P.A.S. - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Per la (sola) parte afferente in via virtuale alle contribuzioni a carico dei dipendenti statali, le indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. non possono essere considerate come reddito, ne', quindi, legittimamente sottoposte ad imposizione tributaria, tenuto anche conto che l'art. 53, comma primo, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi, e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale, con la conseguenza che la previsione di un unico ed indifferenziato regime tributario delle indennita' di fine rapporto non e' consentita al legislatore in presenza di sostanziali elementi di differenziazione, qual'e' l'esistenza di una quota contributiva a carico del pubblico dipendente, assente, invece per i lavoratori privati; pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con il principio di capacita' contributiva (art. 53 Cost.) - gli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta (di ricchezza mobile e complementare) vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.. - Cfr. S. n. 178/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte