Sentenza 401/1987 (ECLI:IT:COST:1987:401)
Massima numero 3661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/11/1987; Decisione del
11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
3662
Titolo
SENT. 401/87 A. TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 401/87 A. TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che limita il risarcimento dei danni, dovuto dal vettore marittimo per le merci trasportate, non determina una disparita' di trattamento dei creditori della prestazione di trasporto, poiche' la condizione economica del caricatore e' estranea al meccanismo di formazione del nolo e di determinazione del risarcimento, la cui misura, anche in mancanza di limite, e' sempre obiettivamente determinata; tenuto, altresi', conto della ampia operativita' lasciata, dal sistema risarcitorio congegnato, all'autonomia dell'utente, cui e' consentito, anteriormente all'imbarco, di dichiararne il valore. La dichiarazione, determinando l'aumento dell'ammontare dei danni risarcibili rispetto alla quantificazione legale di essi, costituisce un efficace strumento di tutela del soggetto del rapporto considerato piu' debole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.).
La norma che limita il risarcimento dei danni, dovuto dal vettore marittimo per le merci trasportate, non determina una disparita' di trattamento dei creditori della prestazione di trasporto, poiche' la condizione economica del caricatore e' estranea al meccanismo di formazione del nolo e di determinazione del risarcimento, la cui misura, anche in mancanza di limite, e' sempre obiettivamente determinata; tenuto, altresi', conto della ampia operativita' lasciata, dal sistema risarcitorio congegnato, all'autonomia dell'utente, cui e' consentito, anteriormente all'imbarco, di dichiararne il valore. La dichiarazione, determinando l'aumento dell'ammontare dei danni risarcibili rispetto alla quantificazione legale di essi, costituisce un efficace strumento di tutela del soggetto del rapporto considerato piu' debole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte