Sentenza 401/1987 (ECLI:IT:COST:1987:401)
Massima numero 3662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3661


Titolo
SENT. 401/87 B. TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le garanzie, poste dall'art. 42 Cost., a tutela della proprieta' privata, non si estendono alle obbligazioni pecuniarie; ne' sarebbe giustificabile estenderle alla obbligazione risarcitoria del vettore marittimo, alla determinazione della quale abbia contribuito la volonta' del creditore della prestazione con un suo atto di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.). - v. S. n. 99/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte