Sentenza 37/2021 (ECLI:IT:COST:2021:37)
Massima numero 43655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43647  43648  43649  43651  43652  43654  43656  43657  43658


Titolo
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19 - Gestione dell'emergenza epidemiologica - Costituzione di un'unità di supporto e coordinamento per coadiuvare il Presidente della Giunta e gli altri attori interessati nelle decisioni di carattere strategico e operativo - Affidamento delle attività di comunicazione all'Ufficio stampa della Regione - Competenza della Giunta ad elaborare un piano per fronteggiare l'emergenza economica - Clausola di invarianza finanziaria - Dichiarazione di urgenza della medesima legge regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e della profilassi internazionale, dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. m) e q), e terzo, 118 e 120 Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, che rispettivamente: istituiscono un'unità di supporto e coordinamento per l'emergenza da COVID-19, incaricata di fornire ausilio agli organi regionali nell'elaborazione di linee di condotta; si occupano dell'Ufficio stampa regionale chiamato ad esercitare le attività di comunicazione; demandano alla Giunta l'elaborazione di un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus; prevedono la clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione di urgenza della legge regionale impugnata. La competenza dello Stato a disciplinare ogni misura necessaria a contenere e debellare il contagio, nonché ad allocare la relativa funzione amministrativa, non è così vasta da frapporsi all'esercizio delle attribuzioni regionali, laddove esse non abbiano alcuna capacità di interferire con quanto determinato dalla legge statale e dagli atti assunti sulla base di essa. L'impatto della pandemia, infatti, è tale da coinvolgere necessariamente le strutture regionali dotate di attribuzioni sanitarie e di protezione civile, anche perché è la stessa legge statale ad attribuire compiti alle autonomie. In questo quadro, la definizione di quali organi siano competenti, nell'ambito dell'ordinamento regionale, sia a prestare la collaborazione demandata dallo Stato, sia ad esercitare le attribuzioni demandate alla Regione, non può spettare, in linea di principio, che alla Regione stessa, nell'esercizio della competenza legislativa residuale in tema di ordinamento e organizzazione degli uffici. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2020).

Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di leale collaborazione non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione. (Precedente citato: sentenza n. 233 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 3  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 4  co. 4

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 5  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 6  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  09/12/2020  n. 11  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte