Ordinanza 406/1987 (ECLI:IT:COST:1987:406)
Massima numero 3688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3689


Titolo
ORD. 406/87 A. PESCA - MARITTIMA - REATI - PENE ACCESSORIE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PERMESSO DI PESCA - DIFFERIBILITA' DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'omessa precisazione in ordine al petitum perseguito con l'ordinanza di rimessione comporta l'inammissibilita` della sollevata questione di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 25, comma secondo e 27, comma terzo, Cost. relativa al combinato disposto degli artt. 26, lett. c), d.P.R. 14 luglio 1965 n. 963, e 147, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen., in quanto non consente, in sede di esecuzione, il differimento della pena accessoria costituita dalla sospensione del permesso di pesca. Nella specie, il giudice a quo prospettava varie soluzioni allo scopo di far fronte alla dedotta illegittimita` costituzionale e demandava "alla Corte o al Perlamento di colmare, nei modi ritenuti piu` opportuni, l'accennata lacuna normativa").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte