Ordinanza 406/1987 (ECLI:IT:COST:1987:406)
Massima numero 3689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
11/11/1987; Decisione del
11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
3688
Titolo
ORD. 406/87 B. PENA - PENE ACCESSORIE (NELLA SPECIE, SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PERMESSO DI PESCA) - DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI GRAZIA - COMPETENZA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ANZICHE' DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 406/87 B. PENA - PENE ACCESSORIE (NELLA SPECIE, SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PERMESSO DI PESCA) - DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI GRAZIA - COMPETENZA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ANZICHE' DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Allorche` una questione di legittimita` costituzionale sia stata prospettata subordinatamente all'accoglimento di altra, l'inammissibilita` di quest'ultima determina l'inammissibilita` per irrilevanza della questione subordinata. (Manifesta inammissibilita` della questione subordinata di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 24, comma primo, Cost., e relativa all'art. 589, comma terzo (recte: secondo), cod. proc. pen. la` dove, in caso di presentazione di domanda di grazia, attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non ad un organo giurisdizionale il potere di differire l'esecuzione della pena accessoria costituita, nella specie, dalla sospensione del permesso di pesca).
Allorche` una questione di legittimita` costituzionale sia stata prospettata subordinatamente all'accoglimento di altra, l'inammissibilita` di quest'ultima determina l'inammissibilita` per irrilevanza della questione subordinata. (Manifesta inammissibilita` della questione subordinata di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 24, comma primo, Cost., e relativa all'art. 589, comma terzo (recte: secondo), cod. proc. pen. la` dove, in caso di presentazione di domanda di grazia, attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non ad un organo giurisdizionale il potere di differire l'esecuzione della pena accessoria costituita, nella specie, dalla sospensione del permesso di pesca).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte