Ordinanza 407/1987 (ECLI:IT:COST:1987:407)
Massima numero 3664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
11/11/1987; Decisione del
11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 407/87. IMPUGNAZIONI PENALI - REVISIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA SOTTOPONIBILITA' A REVISIONE DI SENTENZA (ISTRUTTORIA) DI PROSCIOGLIMENTO DI PERSONA NON IMPUTABILE PER VIZIO TOTALE DI MENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 553, PRIMO COMMA, N. 1, 554, PRIMO COMMA, N.1, COD.PROC.PEN. - ART. 3 COST.
ORD. 407/87. IMPUGNAZIONI PENALI - REVISIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA SOTTOPONIBILITA' A REVISIONE DI SENTENZA (ISTRUTTORIA) DI PROSCIOGLIMENTO DI PERSONA NON IMPUTABILE PER VIZIO TOTALE DI MENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 553, PRIMO COMMA, N. 1, 554, PRIMO COMMA, N.1, COD.PROC.PEN. - ART. 3 COST.
Testo
La richiesta estensione dell'istituto della revisione (prevista esclusivamente, nei limiti indicati dagli artt. 553 e 554 cod.proc.pen., avverso le decisioni irrevocabili pronunciate a seguito di giudizio) anche alle sentenze istruttorie di proscio- glimento divenute irrevocabili, per le quali e`, tuttavia, contem- plato il diverso rimedio della riapertura dell'istruzione (art. 402 c.p.p.), rende inammissibile la questione proposta nei con- fronti di norme in ogni caso inapplicabili nel processo a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costi- tuzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 553, primo comma, n. 1 e 554, primo comma, n. 1, cod. proc.pen., nella parte in cui non prevedono la possibilita` di sottoporre a revi- sione anche la sentenza di proscioglimento di persona non imputa- bile per vizio totale di mente).
La richiesta estensione dell'istituto della revisione (prevista esclusivamente, nei limiti indicati dagli artt. 553 e 554 cod.proc.pen., avverso le decisioni irrevocabili pronunciate a seguito di giudizio) anche alle sentenze istruttorie di proscio- glimento divenute irrevocabili, per le quali e`, tuttavia, contem- plato il diverso rimedio della riapertura dell'istruzione (art. 402 c.p.p.), rende inammissibile la questione proposta nei con- fronti di norme in ogni caso inapplicabili nel processo a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costi- tuzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 553, primo comma, n. 1 e 554, primo comma, n. 1, cod. proc.pen., nella parte in cui non prevedono la possibilita` di sottoporre a revi- sione anche la sentenza di proscioglimento di persona non imputa- bile per vizio totale di mente).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte