Ordinanza 410/1987 (ECLI:IT:COST:1987:410)
Massima numero 3722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 410/87. COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 6, COMMA PRIMO, LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N 879 - ARTT. 3, 25, COMMA PRIMO, COST.

Testo
L'ordinanza di rimessione che ometta qualsiasi riferimento al caso di specie e non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della L. 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost. - dell'art. 6, comma primo, L. 22 dicembre 1980, n. 879, relativamente ai criteri di determinazione della competenza in caso di rimessione di procedimenti riguardanti i magistrati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte