Ordinanza 411/1987 (ECLI:IT:COST:1987:411)
Massima numero 3667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 411/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RETRIBUZIONE - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - AVENTI DI- RITTO - APPRENDISTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 1 D.LG.LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788; 1 L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 77; 2 L. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115; 1 L. 20 MAGGIO 1975, N. 164. - ARTT. 3, 36, 38 COST.

Testo
L'omessa indicazione, da parte del giudice a quo, di elementi di causa necessari per la decisione - e, in particolare, il mancato chiarimento in ordine al tipo di trattamento (ordinario o straor- dinario ) di integrazione salariale autorizzato nel caso di specie - rende non adeguatamente dimostrata la rilevanza della questione sollevata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - degli artt. 1 d.lg.vo lgt. 9 novembre 1945, n. 788; 1 L. 3 febbraio 1963, n. 77; 2 L. 5 novembre 1968, n. 1115; 1 L. 20 maggio 1975, n. 164, nella parte in cui non ricomprendono gli apprendisti fra gli aventi diritto al trattamento di integrazione salariale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte