Sentenza 37/2021 (ECLI:IT:COST:2021:37)
Massima numero 43656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
24/02/2021; Decisione del
24/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Evocazione di parametri costituzionali e statutari a fondamento di censura univoca - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Evocazione di parametri costituzionali e statutari a fondamento di censura univoca - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, formulata per la contraddittorietà di aver posto a base del ricorso sia una competenza tratta dall'art. 117 Cost., sia una attribuzione statutaria. Secondo il ricorrente entrambi tali parametri sono fondamento di una censura del tutto univoca, senza perciò alcuna contraddizione.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, formulata per la contraddittorietà di aver posto a base del ricorso sia una competenza tratta dall'art. 117 Cost., sia una attribuzione statutaria. Secondo il ricorrente entrambi tali parametri sono fondamento di una censura del tutto univoca, senza perciò alcuna contraddizione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
09/12/2020
n. 11
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte