Ordinanza 414/1987 (ECLI:IT:COST:1987:414)
Massima numero 3724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3725


Titolo
ORD. 414/87 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE -PREVIDENZA FORENSE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - DISCIPLINE SUCCEDUTESI NEL TEMPO - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PIU' FAVOREVOLI NELLA NORMATIVA INTERVENUTA PER ULTIMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 2 L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 576. - ARTT. 3, 38, COMMA SECONDO, COST.

Testo
La carenza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsiasi indicazione sulla fattispecie all'esame del giudice a quo, rende del tutto priva di motivazione, in punto di rilevanza, la questione proposta. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 2 L. 30 settembre 1980, n. 576).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte