Ordinanza 414/1987 (ECLI:IT:COST:1987:414)
Massima numero 3725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3724


Titolo
ORD. 414/87 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - DISCIPLINE SUCCEDUTESI NEL TEMPO - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PIU' FAVOREVOLI NELLA NORMATIVA INTERVENUTA PER ULTIMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 2 L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 576. - ARTT. 3, 38, COMMA SECONDO, COST.

Testo
Non si sostanziano in censure apprezzabili, con riferimento al principio di eguaglianza, quelle che riguardano intervenute innovazioni normative e la loro non retroattivita`, scelte rien- tranti nella insindacabile discrezionalita` del legislatore. (Ma- nifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costi- tuzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 2 L. 20 settembre 1980, n. 576, relativamente al diritto alla pensione di vecchiaia maturato dagli avvocati nel vigore di tale normativa, in confronto alla, piu` favorevole, disciplina contenuta nella successiva L. 2 maggio 1983, n. 175). - cfr. Sent. n. 132/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte