Ordinanza 416/1987 (ECLI:IT:COST:1987:416)
Massima numero 3657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 416/87. CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE SENZA PATENTE - SANZIONI ACCESSORIE - CONFISCA DEL VEICOLO - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. (80-BIS, D.P.R. 15 GIUGNO 1959 N. 393, INTRODOTTO DALL'ART. 142, L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. - ART. 27, COMMA TERZO, COST.

Testo
Il difetto di motivazione in punto di rilevanza e di non manife- sta infondatezza rende manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita` costituzionale, in quanto elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, L. 11 marzo 1953 n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione incidentale di legit- timita` costituzionale (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., e relativa all'art.80-bis, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 - articolo introdotto dall'art.142 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui prevede "la confisca obbligatoria del mezzo condotto da persona sprovvista della relativa patente").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte