Ordinanza 417/1987 (ECLI:IT:COST:1987:417)
Massima numero 3668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
11/11/1987; Decisione del
11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 417/87. MISURE DI SICUREZZA - ESECUZIONE - RIESAME DELLA PERICOLOSITA' - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - POSSIBILITA' PER IL P.M. E NON ANCHE PER L'INTERESSATO - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO. - ART. 647, COMMA SECONDO, COD.PROC.PEN. - ARTT. 3 E 24 COST.
ORD. 417/87. MISURE DI SICUREZZA - ESECUZIONE - RIESAME DELLA PERICOLOSITA' - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - POSSIBILITA' PER IL P.M. E NON ANCHE PER L'INTERESSATO - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO. - ART. 647, COMMA SECONDO, COD.PROC.PEN. - ARTT. 3 E 24 COST.
Testo
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - verificare se persista la rilevanza dell'incidente di costituzionalita` alla stregua della normativa sopravvenuta poste- riormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in rife- rimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 647, comma secondo, cod. proc.pen., nella parte in cui consente solo al p.m., e non anche all'interessato, di proporre gravami specifici del processo di sicurezza contro i provvedimenti pronunciati dal magistrato di sorveglianza a norma del primo comma dello stesso articolo. Lo jus superveniens costituito dalla L. 10 ottobre 1986 n. 663 - nel sostituire, con gli artt. 22 e 25, gli artt. 70 e 71, comma quinto, prima parte, della L. n.354 del 1975 - attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di decidere "in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti" contemplati dal- l'art. 69, comma quarto, L. n. 354 del 1975, tra i quali figurano quelli relativi al riesame della pericolosita` su cui verte il giudizio a quo, e prevede che "le disposizioni del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla precedente legge").
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - verificare se persista la rilevanza dell'incidente di costituzionalita` alla stregua della normativa sopravvenuta poste- riormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in rife- rimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 647, comma secondo, cod. proc.pen., nella parte in cui consente solo al p.m., e non anche all'interessato, di proporre gravami specifici del processo di sicurezza contro i provvedimenti pronunciati dal magistrato di sorveglianza a norma del primo comma dello stesso articolo. Lo jus superveniens costituito dalla L. 10 ottobre 1986 n. 663 - nel sostituire, con gli artt. 22 e 25, gli artt. 70 e 71, comma quinto, prima parte, della L. n.354 del 1975 - attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di decidere "in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti" contemplati dal- l'art. 69, comma quarto, L. n. 354 del 1975, tra i quali figurano quelli relativi al riesame della pericolosita` su cui verte il giudizio a quo, e prevede che "le disposizioni del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla precedente legge").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte