Ordinanza 418/1987 (ECLI:IT:COST:1987:418)
Massima numero 3669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
11/11/1987; Decisione del
11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 418/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - OMESSA O TARDIVA DICHIARAZIONE - SANZIONE - SOPRATTASSA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 23 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643. - ARTT. 3, 76 COST. (IN RELAZIONE ALL'ART. 10, N. 11 L. 9 OTTOBRE 1971, N. 825).
ORD. 418/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - OMESSA O TARDIVA DICHIARAZIONE - SANZIONE - SOPRATTASSA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 23 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643. - ARTT. 3, 76 COST. (IN RELAZIONE ALL'ART. 10, N. 11 L. 9 OTTOBRE 1971, N. 825).
Testo
L'equiparazione della omissione della dichiarazione, dovuta dal soggetto d'imposta, alla tardivita` della stessa, agli effetti della applicazione della (unica) sanzione prevista, trova razio- nale giustificazione nella finalita` di assicurare la piu` solerte riscossione dell'imposta, principale fonte di risorsa finanziaria dello Stato; ne` essa contrasta con la direttiva, rivolta al legislatore delegato, di commisurare le sanzioni all'effettiva entita` oggettiva e soggettiva delle violazioni.(Manifesta infon- datezza della questione di legittimita` costituzionale - in rife- rimento agli artt. 3 e 76 Cost. e in relazione all'art. 10, n. 11, L. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.643, in quanto prevede la sanzione della soprattassa, in misura pari all'ammontare dell'imposta INVIM, tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione).
L'equiparazione della omissione della dichiarazione, dovuta dal soggetto d'imposta, alla tardivita` della stessa, agli effetti della applicazione della (unica) sanzione prevista, trova razio- nale giustificazione nella finalita` di assicurare la piu` solerte riscossione dell'imposta, principale fonte di risorsa finanziaria dello Stato; ne` essa contrasta con la direttiva, rivolta al legislatore delegato, di commisurare le sanzioni all'effettiva entita` oggettiva e soggettiva delle violazioni.(Manifesta infon- datezza della questione di legittimita` costituzionale - in rife- rimento agli artt. 3 e 76 Cost. e in relazione all'art. 10, n. 11, L. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.643, in quanto prevede la sanzione della soprattassa, in misura pari all'ammontare dell'imposta INVIM, tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10 n.11