Ordinanza 418/1987 (ECLI:IT:COST:1987:418)
Massima numero 3669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  11/11/1987;  Decisione del  11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 418/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - OMESSA O TARDIVA DICHIARAZIONE - SANZIONE - SOPRATTASSA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 23 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643. - ARTT. 3, 76 COST. (IN RELAZIONE ALL'ART. 10, N. 11 L. 9 OTTOBRE 1971, N. 825).

Testo
L'equiparazione della omissione della dichiarazione, dovuta dal soggetto d'imposta, alla tardivita` della stessa, agli effetti della applicazione della (unica) sanzione prevista, trova razio- nale giustificazione nella finalita` di assicurare la piu` solerte riscossione dell'imposta, principale fonte di risorsa finanziaria dello Stato; ne` essa contrasta con la direttiva, rivolta al legislatore delegato, di commisurare le sanzioni all'effettiva entita` oggettiva e soggettiva delle violazioni.(Manifesta infon- datezza della questione di legittimita` costituzionale - in rife- rimento agli artt. 3 e 76 Cost. e in relazione all'art. 10, n. 11, L. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.643, in quanto prevede la sanzione della soprattassa, in misura pari all'ammontare dell'imposta INVIM, tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 10  n.11