Sentenza 37/2021 (ECLI:IT:COST:2021:37)
Massima numero 43657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
24/02/2021; Decisione del
24/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19 - Gestione dell'emergenza epidemiologica - Assegnazione alla unità di coordinamento del compito di promuovere il raccordo tra Regione e forze dell'ordine - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza e ordine pubblico - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19 - Gestione dell'emergenza epidemiologica - Assegnazione alla unità di coordinamento del compito di promuovere il raccordo tra Regione e forze dell'ordine - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza e ordine pubblico - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e all'art. 44 dello statuto di autonomia, dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, che nell'ambito della costituzione di una unità di supporto e coordinamento per l'emergenza da COVID-19, incaricata di fornire ausilio agli organi regionali nell'elaborazione di linee di condotta, annovera tra i suoi compiti la promozione del migliore raccordo tra tutti i soggetti interni e esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi. La previsione censurata è da ascrivere alla competenza legislativa residuale regionale in tema di ordinamento e di organizzazione degli uffici, senza che una simile previsione intacchi in alcun modo la titolarità delle prerogative in materia di ordine pubblico, che la disposizione evocata a parametro assegna al Presidente della Regione, per delegazione del Governo.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e all'art. 44 dello statuto di autonomia, dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, che nell'ambito della costituzione di una unità di supporto e coordinamento per l'emergenza da COVID-19, incaricata di fornire ausilio agli organi regionali nell'elaborazione di linee di condotta, annovera tra i suoi compiti la promozione del migliore raccordo tra tutti i soggetti interni e esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi. La previsione censurata è da ascrivere alla competenza legislativa residuale regionale in tema di ordinamento e di organizzazione degli uffici, senza che una simile previsione intacchi in alcun modo la titolarità delle prerogative in materia di ordine pubblico, che la disposizione evocata a parametro assegna al Presidente della Regione, per delegazione del Governo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
09/12/2020
n. 11
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 44
Altri parametri e norme interposte