Ordinanza 420/1987 (ECLI:IT:COST:1987:420)
Massima numero 3727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/11/1987; Decisione del
11/11/1987
Deposito del 19/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 420/87. ILLECITO AMMINISTRATIVO - SANZIONI PECUNIARIE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 28, L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. - ART. 3 COST.
ORD. 420/87. ILLECITO AMMINISTRATIVO - SANZIONI PECUNIARIE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 28, L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. - ART. 3 COST.
Testo
L'illecito penale e quello amministrativo non costituiscono situazioni omogenee, ai fini del giudizio di legittimita` costituzionale ex art. 3 Cost., in quanto fra le due categorie esistono importanti diversita` gia` sul piano costituzionale (l'in- tero testo dell'art. 27 Cost. si applica soltanto alla responsa- bilita` penale; il principio di irretroattivita` della legge e` costituzionalizzato solo in materia penale), oltreche` sul piano della normativa ordinaria (la L. n. 689 del 1981 disciplina l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di dirit- to civile). (Manifesta infondatezza della questione di legittimi- ta` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - e relativa all'art. 28, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede per l'illecito amministrativo un termine di prescri- zione superiore a quello stabilito per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero la prescrizione della sola sanzione e non anche dell'illecito). - v. S.n. 68/1984.
L'illecito penale e quello amministrativo non costituiscono situazioni omogenee, ai fini del giudizio di legittimita` costituzionale ex art. 3 Cost., in quanto fra le due categorie esistono importanti diversita` gia` sul piano costituzionale (l'in- tero testo dell'art. 27 Cost. si applica soltanto alla responsa- bilita` penale; il principio di irretroattivita` della legge e` costituzionalizzato solo in materia penale), oltreche` sul piano della normativa ordinaria (la L. n. 689 del 1981 disciplina l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di dirit- to civile). (Manifesta infondatezza della questione di legittimi- ta` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - e relativa all'art. 28, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede per l'illecito amministrativo un termine di prescri- zione superiore a quello stabilito per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero la prescrizione della sola sanzione e non anche dell'illecito). - v. S.n. 68/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte